Per via dei lunghi tempi della giustizia, il legislatore studia da anni sistemi alternativi per la soluzione delle controversie.
Il d.lgs. 28/2010 – d.l. 69/2013, in applicazione della direttiva 2008/52/CE, ha introdotto la mediazione – conciliazione di fronte ad appositi organismi pubblici o privati accreditati presso il Ministero della Giustizia come metodo alternativo al tradizionale contenzioso per la soluzione delle controversie.
Lo Studio Legale Garbarino & C., grazie alla comprovata esperienza dei soci nel campo e, soprattutto, alla formazione specifica come mediatori abilitati presso il Ministero della Giustizia degli stessi, rappresenta i propri clienti nei procedimenti di mediazione, conducendoli alla conclusione di accordi soddisfacenti a costi contenuti e preventivamente concordati, sfruttando al massimo le potenzialità offerte da questo istituto recentemente introdotto dal legislatore.
Senza contare che, anche nelle ipotesi in cui la partecipazione ad una mediazione non dovesse condurre alla conclusione di una transazione, un verbale di mancata accettazione da parte della controparte a fronte di una congrua e seria offerta porterebbe notevoli vantaggi sul piano processuale e sul fronte della riduzione delle spese di giudizio.
La mediazione è un istituto che, se adeguatamente coltivato mediante il supporto di professionisti con specifiche competenze giuridiche e comunicative ed esperienza nel campo, può essere davvero uno strumento per la composizione di controversie, mediante la conclusione di transazioni vantaggiose, in tempi ben più rapidi (la procedura di conciliazione deve chiudersi entro quattro mesi) rispetto a quelli del tradizionale contenzioso, con minori rischi e, soprattutto, costi decisamente più contenuti, oltre che preventivabili con maggiore precisione.
La mediazione è obbligatoria per le seguenti materie: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Invece, con il decreto legge 132/2014 è stato previsto un ulteriore, e più economico, mezzo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita, gestita direttamente ed esclusivamente da legali che, sul modello già sperimentato in Francia, potranno raggiungere accordi con le controparti diretti a risolvere una controversie. Tali accordi, autenticati e asseverati dai legali, possono avere valore di titolo esecutivo, come una sentenza resa da un Tribunale.
Tale procedura potrà essere applicata a tutte le controversie ed è obbligatoria per danni da circolazione stradale, nonché per le cause di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €. 50.000,00.=.
Tale procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata anche per separazioni e divorzi per le coppie che non abbiano figli minori. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, firmato dalle parti e dai legali, nonché certificato dagli stessi, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.