Nell’attuale situazione economica, in cui imprese, privati e professionisti incontrano crescenti difficoltà nell’ottenere il pagamento dei propri crediti, lo Studio Legale Garbarino & C., grazie ad una consolidata organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale, si propone di gestire efficacemente per i propri clienti la complessa attività di recupero, sia nella preliminare fase stragiudiziale, che nella successiva fase giudiziale.
Lo Studio, prima di intraprendere la via giudiziaria, tenta di risolvere il problema in via stragiudiziale o “bonaria”, cercando di ottenere il pagamento, anche parziale, in tempi ragionevoli, per evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali.
Queste in breve le normali procedure seguite.
Quando si tenta il recupero dei crediti in via stragiudiziale, innanzitutto si invia al debitore, a mezzo di raccomandata, una diffida di pagamento, con la quale si intima a provvedere al pagamento di quanto dovuto,
Ove possibile si accompagna la diffida con tentativi di contatto diretto.
Se la diffida non sortisce effetto, si ricorre all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un titolo esecutivo, nella maggior parte dei casi nella forma del decreto ingiuntivo, un provvedimento emesso dal Giudice che ingiunge, appunto, alla parte debitrice di provvedere al pagamento in favore del creditore di quanto dovuto per sorte capitale, interessi e spese. Si ottiene dietro presentazione di apposito ricorso, in presenza dei presupposti di legge. Si tratta di una procedura rapida che permette a chi vanta un credito fondato su prove documentali (ad es. fatture, bolle di accompagnamento, estratto autentica registro IVA ecc.) di ottenere in un breve lasso di tempo dalla data di deposito un provvedimento giudiziale.
Una volta emesso, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al debitore, il quale potrà opporsi, entro 40 giorni dalla ricezione dell’atto, scegliendo così di dare inizio ad una causa ordinaria, nella quale verrà accertata la fondatezza del credito azionato.
Nel caso in cui il debitore non si opponga, decorso il termine di cui sopra, il Giudice competente potrà dichiarare il decreto titolo esecutivo.
Una volta in possesso di un titolo esecutivo, se il debitore non adempie spontaneamente è possibile procedere all’esecuzione forzata dell’ordine contenuto nel titolo. L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto che consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine normalmente di dieci giorni. Solo quando detto termine sia inutilmente decorso, si potrà dare corso alla procedura esecutiva vera e propria (l’espropriazione forzata), attraverso la quale vengono espropriati forzosamente, e successivamente venduti, i beni del debitore per consentire di soddisfare con il ricavato il creditore. Questa ha inizio con il pignoramento, consistente in un ingiunzione, che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano a espropriazione e i frutti di essi. A seconda dell’oggetto su cui cade il pignoramento può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi.
Grazie oggi al processo telematico i tempi della procedura si sono notevolmente ridotti.